Diritti e leggi
(estratto da "Il quaderno del caregiver n° 3 e n° 4" di AIMA,
www.alzheimer-aima.it)
Invalidità/Accompagnamento - Legge 104 - Cap.Giuridica, Amminst. Sostegno, Interdizione
(Per scaricare il testo in formato pdf:
invalidita_civile.pdf)
L’indennità di accompagnamento è una forma economica concessa agli
invalidi civili al 100%, in base alla legge n. 18 del 1990.
Essa viene corrisposta in presenza di particolari condizioni, quali:
-
Impossibilità a deambulare
-
Incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
-
L’anziano non deve essere ricoverato in struttura a titolo
completamente gratuito
Poiché, come abbiamo detto, l’indennità di accompagnamento viene
riconosciuta a chi è invalido, occorre presentare richiesta di visita
per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’Ufficio Invalidi
del Distretto Sanitario della propria zona di residenza.
Il primo passo, come si è detto, è quello di richiedere all’Ufficio
Invalidi un appuntamento per la visita di accertamento dell’invalidità
civile.
Tale richiesta si presenta allo sportello tramite:
-
modello apposito;
-
certificazione del medico;
-
fotocopie dei documenti personali.
Allo sportello l’impiegato riceverà tale documentazione e consegnerà una
ricevuta contenente l’appuntamento per la visita.
Se l’anziano non è in grado di presentarsi per la visita è possibile
chiedere che la Commissione effettui la visita domiciliare; in tal caso
il medico dovrà indicare tale necessità all’interno del certificato
medico.
Il modulo
La compilazione del modulo non appare di per sé complicata, ma può
generare situazioni di disagio nel familiare, che spesso non riesce ad
orientarsi tra le voci indicate.
Vediamole più nel dettaglio:
-
parte prima: dati anagrafici (non si riscontrano particolari
problemi, in quanto vanno indicati il n. di Codice fiscale e di
Tessera Sanitaria).
Ci viene di seguito richiesto di barrare la voce:
-
RICONOSCIMENTO
-
AGGRAVAMENTO
Se è la prima volta che presentiamo tale richiesta per il nostro
anziano, barreremo la casella RICONOSCIMENTO.
Se, al contrario, l’anziano ha già effettuato in passato una visita ed è
stato riconosciuto invalido, ma la situazione è peggiorata nel corso del
tempo, barreremo la casella AGGRAVAMENTO. In tal caso, però, oltre alla
documentazione indicata, aggiungeremo anche il precedente verbale di
invalidità, in copia.
Più sotto, nella facciata del modulo, ci vengono indicate le diverse
opzioni per le quali può essere richiesta la visita per invalidità;
quelle che riguardano i nostri anziani sono:
- INVALIDO CIVILE che barreremo;
- PORTATORE DI HANDICAP: è importante barrare la casella, in quanto il
riconoscimento di tale condizione da parte della Commissione, ci
permette di usufruire dei vantaggi della legge 104/92. Tale
provvedimento legislativo, che ha come oggetto l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti della persona handicappata, prevede
all’art. 33 che chi presta assistenza in modo continuativo a persone
handicappate (parente o affine entro il 3° grado) abbia diritto a tre
giorni di permesso mensile, purché la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno.
Il parente ha inoltre diritto ad ottenere, in caso di trasferimento
dall’azienda, la sede di lavoro più vicina e a non essere trasferito
senza il proprio consenso.
Appare importante, poiché il malato di Alzheimer, per le conseguenze
della malattia, rientra nella definizione di “persona handicappata”,
ottenere tale riconoscimento, in quanto può offrire un’ importante
opportunità al parente che si fa carico dell’assistenza.
Nella seconda parte del modulo ci vengono richiesti, sotto forma di
dichiarazione, i dati riguardanti nascita, cittadinanza e residenza.
Al punto d) ci viene chiesto di dichiarare se le infermità dipendono da
guerra, lavoro o servizio. Non barreremo tale opzione, ma è importante
sapere che tale dato viene richiesto in quanto l’indennità di
accompagnamento sarebbe incompatibile in presenza di indennità
riconosciute per infermità derivanti dalle cause suddette.
Al punto e) si fa riferimento all’iscrizione nelle liste “speciali” del
collocamento per l’anziano che ha meno di 65 anni (60 per le donne). Le
liste speciali sono quelle nelle quali vengono inseriti gli invalidi
civili, per il collocamento obbligatorio.
Ai punti h) e i) dobbiamo dichiarare se l’anziano è o meno ricoverato in
istituto e se la retta è a totale carico dell’Ente Pubblico; in questo
caso, infatti, l’indennità di accompagnamento non verrà corrisposta.
Dobbiamo dare indicazione dell’istituto presso il quale l’anziano è
ricoverato per il periodo di riabilitazione.
Ai punti k) e l) potremmo indicare come vogliamo che l’eventuale
indennità di accompagnamento venga erogata, se cioè la vorremmo
riscuotere presso la Poste o con accredito in conto corrente.
Il certificato medico
Ritorneremo brevemente ai requisiti sanitari richiesti perché possa
essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.
Abbiamo precedentemente individuato:
-
incapacità a deambulare;
-
incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita.
In questa seconda condizione si può collocare il malato di Alzheimer. La
demenza ,infatti, rende l’anziano incapace di compiere funzioni quali la
nutrizione, la vestizione, l’igiene personale, senza un aiuto costante.
Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno esteso il significato
della dicitura “incapacità” anche a chi non è in grado di compiere gli
atti quotidiani, a causa di disturbi psichici e non fisici; allo stesso
modo, vengono comprese nel termine “incapacità”, anche le situazioni
nelle quali si verifica la necessità di evitare danni per sé o per
altri, situazioni queste ricorrenti in casi di deterioramento psichico.
Allo stesso modo, anche la definizione di “non deambulatorietà” è stata
estesa a situazioni in cui, pur permanendo una certa autonomia
all’interno della casa, l’anziano non è in grado di uscire dalla propria
abitazione.
Riteniamo che tali pronunciamenti sono segnali di una progressiva
maggiore comprensione della complessità della situazioni che gli anziani
affetti da demenza presentano, e auspichiamo che si possa verificare
sempre più una maggiore sensibilità in questo senso.
Il certificato medico che dovremo produrre dovrà pertanto mettere in
evidenza le condizioni che limitano l’autonomia agli atti quotidiani
della vita, dando risalto a quelle che causano l’incapacità al rapporto
o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli
altri.
È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la
certificazione attestante la non autonomia, supportandola con il
risultato della somministrazione delle più note scale di autonomia (ADL,
Indice di Barthel) test di livello mentale (MMSE e SPMSQ ecc.) o di
disturbo comportamentale (NPI).
Questa certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla
reale condizione cognitiva dell’anziano, meglio illustrandone la
situazione.
Altri documenti
Alla domanda andranno allegati in fotocopia:
-
Carta d’Identità dell’anziano
-
Codice Fiscale
-
Libretto Sanitario ed eventuali esenzioni
-
Dati e Codice Fiscale del coniuge
Firma
Il modulo dovrà essere firmato dall’anziano. Qualora l’anziano non sia
in grado di firmare, il coniuge, il figlio o il parente più diretto,
possono sostituire la firma con dichiarazione fornita all’impiegato
della impossibilità alla firma per ragioni connesse allo stato di
salute.
La visita
All’appuntamento per la visita, l’anziano si presenterà munito di
documento di riconoscimento valido. Verranno prodotti in questa sede
tutti i documenti sanitari comprovanti lo stato di non autosufficienza:
le copie dei referti dei vari esami, le cartelle cliniche di eventuali
ricoveri.
La Commissione rivolgerà alcune domande all’anziano, ma ciò che
determina il parere saranno i documenti presentati, e non come l’anziano
risponderà alle richieste.
Dal momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per
esprimere il parere. Il VERBALE DI INVALIDITA’ sarà così inviato con
raccomandata all’interessato.
Il verbale
Il Verbale di Invalidità, come si è detto, viene recapitato tramite
lettera raccomandata al domicilio dell’anziano.
Ma come possiamo leggere il Verbale e capire qual è stata la decisione
della Commissione?
Se sul Verbale è barrata la casella:
01 – non c’è stato riconoscimento di invalidità
04 – grado lieve – diritto a eventuali AUSILI E
PROTESI
grado medio – diritto a eventuali
AUSILI E PROTESI
grado grave – diritto a
eventuali AUSILI E PROTESI più
agevolazioni ATM e tichets
05 viene riconosciuto il diritto alla indennità, viene cioè
disposto il massimo contributo previsto dalle vigenti leggi.
06 (vedi 05).
Quando la Commissione ha riconosciuto una di queste ultime due
condizioni, copia del Verbale viene spedita all’Ufficio Invalidi del
Comune di Milano che si occupa di avviare la procedura amministrativa
per l’ottenimento concreto dell’Indennità di Accompagnamento. Così,
insieme al Verbale di Indennità, l’Ufficio Invalidi spedirà la
modulistica necessaria per avviare tale procedura economica.
L’Indennità di Accompagnamento verrà erogata dall’INPS al quale
l’Ufficio Invalidi del Comune invierà la documentazione completa e
verificata.
Quando riceviamo al domicilio i moduli dell’Ufficio Invalidi dovremo
compilarli nelle varie parti e consegnarli all’Ufficio, secondo le
modalità descritte. Dal momento della riconsegna del moduli compilati al
momento del concreto percepimento dell’Indennità passano alcuni mesi: il
periodo di attesa si sta comunque accorciando, in relazione ai
lunghissimi tempi di attesa di anni fa.
Qualora si volessero informazioni sullo stato della propria pratica, si
può contattare l’Ufficio Invalidi di riferimento.
L’Indennità di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito per
poterla ottenere, l’unica incompatibilità è con analoghe altre indennità
per servizio o per lavoro.
Cosa fare se non è stata riconosciuta l’Indennità cui riteniamo di avere
diritto?
È possibile presentare ricorso contro il parere espresso dalla
Commissione di 1a istanza, allegando la documentazione sanitaria utile a
supportare la richiesta. Se al ricorso non viene data risposta se ne
deve dedurre che il ricorso stesso non è stato accettato.
Dall’esperienza emerge che è utile fare ricorso solo quando la
Commissione di 1a istanza ha omesso di considerare alcune patologie o
comunque quando si è sicuri che siano stati tralasciati aspetti
importanti e si è in possesso di documentazione sanitaria che sostenga
tale condizione. In caso contrario si consiglia di attendere alcuni
mesi, per poi presentare richiesta di aggravamento, supportandola con
ulteriore documentazione.
(Per scaricare il testo in formato pdf:
legge104.pdf)
Ha grande importanza la legge n. 104/1992, diretta ad assicurare - in un
quadro globale ed organico - la tutela delle persone disabili.
Tale legge, infatti, detta i principi dell’ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate
(cfr. art. 2).
Vediamo quali sono le principali disposizioni della legge, e in che modo
la stessa può applicarsi alle persone malate di Alzheimer.
Il primo articolo della legge n. 104/1992 definisce quali sono le
finalità che devono essere perseguite, e in particolare stabilisce:
“La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata”.
Ma chi sono le persone handicappate le quali hanno diritto ai
provvedimenti previsti dalla legge in esame?
La definizione dei “soggetti aventi diritto” è contenuta nell’art. 3
della legge, il quale prevede che:
“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.”.
Il termine “handicap” potrebbe sembrare poco rappresentativo della
categoria di persone malate di Alzheimer, ed è pur vero che alla luce
delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla
classificazione dei concetti di salute e disabilità (accettata da 191
Paesi come standard internazionale) appare ormai obsoleto.
Applicando comunque la definizione della legge alla malattia di
Alzheimer quale forma di degenerazione cerebrale che conduce alla
progressiva perdita delle capacità cognitive (memoria, linguaggio e
giudizio), non vi è dubbio sul fatto che tale malattia comporta una
“minorazione progressiva” che determina un “processo di svantaggio
sociale” come indicato nell’art. 3, e che conseguentemente la persona
che ne è affetta abbia diritto alla tutela prevista dalla normativa in
parola.
Va rilevato poi che l’art. 3 contiene, al terzo comma, un’ulteriore
definizione di handicap grave, prevedendo che:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici”.
Come avviene il riconoscimento delle condizioni invalidanti, vale a dire
l’accertamento relativo alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua del malato?
Tale riconoscimento spetterà alla Commissione medica istituita in base
all'art. 4 della stessa legge n. 104/92 presso le Aziende Sanitarie
Locali.
A tale riguardo, la Legge Finanziaria per il 2003 aveva previsto
che per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente
erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone
affette dal morbo di Alzheimer, le Commissioni deputate sono tenute ad
accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV – manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali - dai medici specialisti
del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.
Una volta stabiliti i soggetti tutelati dalla legge, altri aspetti di
fondamentale importanza sono senz’altro la definizione dei contenuti
degli interventi e la loro realizzazione.
Il titolo della legge si riferisce, infatti, oltre ai diritti delle
persone handicappate, anche “all’assistenza e all’integrazione” di
quest’ultime.
Vediamo che l’art. 5 della legge individua gli obiettivi per promuovere
l'autonomia e la realizzazione dell' integrazione sociale della persona
con disabilità, prevedendo che:
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) omissis...
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con
gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Il successivo art. 8 stabilisce poi che:
“L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in
cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) omissis...
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) omissis...
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) omissis…
m) omissis...
Va subito rilevato che - in questo come in qualsiasi provvedimento
legislativo - la definizione dei contenuti degli interventi dovrebbe
essere la più puntuale possibile, affinché possano essere impartite
precise indicazioni all’amministrazione competente ed agli operatori
circa le prestazioni da fornire, e affinché i cittadini possano
esattamente conoscere ciò a cui hanno diritto.
E’ infatti dalla concreta conoscenza dei diritti da parte dei cittadini,
oltre che dal loro formale riconoscimento, che deriva l’esigibilità
nonché l’esercizio dei diritti stessi, l’accesso ai servizi, e la
possibilità di tutela contro ogni forma di negazione.
Da più parti è stato peraltro evidenziato che il grave limite della
legge è che le sue norme hanno un contenuto meramente declamatorio di
principi generali, non tradotti poi in disposizioni concrete e
attuative.
Ed ancorché la legge lasci l’attuazione dei predetti principi generali
allo Stato ed ai suoi enti, non stabilisce poi specificamente i compiti
di tali soggetti.
La legge dovrebbe individuare chiaramente gli organismi preposti alla
realizzazione di fatto dell’inserimento ed integrazione sociale della
persona con disabilità.
Come si è visto, la legge incide (cfr. art. 5 di cui sopra) in settori
diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo
sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione
professionale e nell’ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di
eliminazione delle barriere architettoniche e in genere degli ostacoli
all’esercizio delle varie attività e ai diritti costituzionalmente
protetti.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 406/1992), il
complessivo disegno della legge è fondato sull’esigenza di perseguire un
interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di
garantire in tutto il territorio un livello uniforme di realizzazione di
diritti costituzionali fondamentali di soggetti portatori di handicap e
quindi anche il malato di Alzheimer, al perseguimento di simile
interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le
Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e secondo le modalità
ed i limiti necessari ad assicurare l’effettivo soddisfacimento
dell’interesse medesimo.
La tutela apprestata investe argomenti che afferiscono parte a
competenze statali (ministeriali)e parte ad attribuzioni regionali e di
enti minori (Comuni e ASL): per la loro tipologia (sanitario -
assistenziale), i diritti agli interventi oggetto della legge possono
essere soddisfatti esclusivamente da enti pubblici, che possono
provvedervi gestendo direttamente i servizi o affidandoli a istituzioni
private.
Ma da più parti è stato evidenziato che il limite della legge è la
mancanza di definizione dei compiti assegnati rispettivamente a Stato,
Regioni, Provincie, Comuni e ASL, con la conseguente incertezza che ne
deriva, dovuta anche alla previsione di competenze non prescrittive,
vale a dire che non impongono a tali enti specifici obblighi.
In molti casi, poi, non è nemmeno chiaro di quale ente sia la
competenza: si veda ad esempio il servizio di aiuto personale previsto
dall’art. 8, lett. m), per il quale il successivo art. 9 dispone che può
essere istituito dai comuni o dalle aziende sanitarie locali e gli
articoli 39, 40 e 41 della legge relativi ai compiti delle regioni, dei
comuni e del ministero per gli affari sociali.
Anche l’organizzazione dei singoli servizi influenza notevolmente
l’incisività e la tempestività degli interventi e di particolare
importanza sono quindi le condizioni e le modalità previste per
l’accesso ai servizi medesimi da parte degli utenti, queste condizioni e
modalità, però, non vengono direttamente disciplinate dalla legge, ma
lasciate a frammentarie (e quindi scarsamente o comunque difficilmente
conoscibili dai cittadini) leggi regionali e provvedimenti
amministrativi.
Volendo poi analizzare la legge nella particolare ottica degli
interventi per la tutela del malato nel proprio contesto familiare, è
stato rilevato che altro limite della legge è la mancata prescrittività
del sostegno alla vita in famiglia e al nucleo familiare e più in
generale il mancato riconoscimento del ruolo della famiglia, che
dovrebbe essere valorizzata come soggetto titolare di diritti, con la
previsione di interventi specifici, quali l’erogazione di prestazioni
domiciliari e di supporti professionali in grado di aiutarla nella sua
opera di assistenza (si pensi al ruolo che riveste la famiglia nel
quadro delle reti sociali, e quindi al diritto della famiglia stessa
all’informazione, a servizi di qualità, al sostegno ed alla destinazione
di risorse).
Le disposizioni di cui agli artt. 5 lett. a), c), e) e h) in tema di
famiglia sembrano infatti ancora una volta declamatorie di principi,
senza avere un carattere prescrittivo di precisi obblighi per gli
organismi tenuti a darvi attuazione.
La legge quadro prevede peraltro alcune
agevolazioni
per i familiari di persone con handicap
grave.
L’art. 33 della legge stabilisce infatti che chi assiste una persona con
handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo
grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
La stessa norma stabilisce inoltre che il familiare lavoratore con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
Vediamo nel dettaglio le misure di tutela riconosciute dalla normativa:
a) i permessi di tre giorni al mese retribuiti:
I soggetti beneficiari sono i parenti o affini entro il 3° grado
(coniuge, fratello, nipote, zio, cognato); il beneficio consiste nel
diritto a tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche ad ore,
coperti da contribuzione figurativa.
L’INPS ha precisato che per usufruire dei permessi retribuiti non è
richiesta la convivenza con il disabile, purché l’assistenza sia
prestata in via esclusiva e continuativa.
I requisiti della esclusività e della continuità devono sussistere
contemporaneamente.
L’“esclusività” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve
essere l’unico soggetto che presta assistenza: il requisito non
sussiste, quindi, se nel nucleo familiare del disabile vi sono altri
familiari non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che già
beneficiano dei permessi per assisterlo.
La “continuità” consiste nell’effettiva assistenza del disabile per le
sue necessità quotidiane. Il requisito non sussiste nei casi di
oggettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta e di chi riceve
assistenza, lontananza da considerare anche dal punto di vista
semplicemente temporale: si ritiene che vi sia il requisito se in un
tempo di circa un’ora è possibile raggiungere l’abitazione del soggetto
disabile.
Se invece vi è convivenza tra il lavoratore richiedente e la persona
disabile, deve essere dimostrata l’impossibilità per altri familiari
maggiorenni conviventi non lavoratori o non studenti di prestare
assistenza.
Vi sono tuttavia dei casi di impossibilità di assistenza da parte del
familiare convivente non lavoratore, che rendono possibile la
concessione dei permessi ad altro familiare, quali l’invalidità, la
minore età o età superiore a 70 anni unita a invalidità, grave malattia
presenza di più di tre minori, presenza di un minore di 6 anni, mancanza
di patente se il disabile deve essere trasportato per visite mediche o
terapie.
Come si ottiene il beneficio? Per usufruire dei permessi occorre
presentare domanda all’INPS e in copia al proprio datore di lavoro.
I permessi sono posti a carico dell’INPS e per gli stessi vengono
considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel
concetto di paga globale giornaliera.
I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi
successivi.
b) la sede di lavoro più vicina
Anche in questo caso i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono i
parenti o affini entro il 3° grado. La logica della norma è ancora una
volta quella di assicurare l’assistenza continuativa alla persona
disabile. Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina
sussiste non solo al momento della costituzione del rapporto di lavoro,
ma anche durante lo svolgimento dello stesso; con il conseguente diritto
del lavoratore ad ottenere il trasferimento ad una sede più vicina al
domicilio anche dopo essere stato assegnato ad una più lontana.
Per completezza, rileviamo che
ulteriori agevolazioni sono previste dalla Legge n.
53/2000 (art. 4). I permessi retribuiti di tre giorni all’anno previsti
dalla legge vengono riconosciuti in caso di grave infermità del
coniuge o un parente entro il secondo grado (fratello o sorella), e
possono essere cumulati con i permessi concessi in base all’art. 33
della legge n. 104/1992. E’ inoltre previsto un periodo di congedo
straordinario, che può essere anche frazionato a giorni, settimane o
mesi per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa,
di due anni. Il congedo è consentito al dipendente pubblico o privato se
sussistono gravi e documentati motivi familiari. Fra questi gravi motivi
rientrano anche le patologie che comportano la riduzione o perdita di
autonomia personale del familiare. Anche in questo caso occorre fare
apposita domanda all’INPS, presentando la relativa documentazione
medica.
(Per scaricare il testo in formato pdf:
capacita_giuridica.pdf)
Il Codice civile prevede agli artt. 404 e seguenti alcune misure di
protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che
sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer. Prima
di introdurre gli istituti disciplinati dal codice (amministrazione di
sostegno e interdizione) esaminiamo i concetti di capacità giuridica e
capacità di agire ad essi strettamente legati.
La
capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere
titolare di diritti, potestà obblighi e doveri. Essa è riconosciuta
dalla legge ad ogni persona fisica vivente.
Tale capacità si acquisisce con la nascita (cfr. art. 1 codice civile) e
comporta dunque che anche i neonati, i minorenni o gli incapaci possano
essere titolari, ad esempio, del diritto di proprietà di un bene.
Articolo 1 - Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita
.
Diversa dalla capacità giuridica è la
capacità di agire, vale a dire l’idoneità del soggetto a
manifestare validamente la propria volontà per acquistare o esercitare
diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici.
La capacità di agire si acquista con la maggior età (cfr. art. 2 codice
civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale capacità è
strettamente legata all’idoneità del soggetto a curare i propri
interessi.
Articolo 2 - Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore età si
acquista
la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una
età diversa
.
Nel caso di una persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva
la capacità giuridica, con il decorso della malattia questa persona
viene a trovarsi in una situazione di infermità che la rende incapace di
provvedere ai propri interessi.
Di fatto sono spesso i familiari che provvedono per suo conto, assumendo
il ruolo di “tutori”, ma tale situazione di fatto non è riconosciuta dal
punto di vista giuridico, con la conseguenza che i familiari potrebbero
non poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata.
Né d'altra parte gli atti compiuti dalla persona malata potrebbero
essere riconosciuti validi, attesa l’incapacità di questa persona a
tutelare i propri interessi. La controparte del rapporto o il soggetto
che deve darne esecuzione (ad esempio il notaio in caso di una donazione
o nella vendita di un immobile, od un operatore di banca) potrebbe
rifiutarsi di compiere un atto con una persona che, pur essendo dotata
dal punto di vista formale della capacità di agire, risulti di fatto
impossibilitata a provvedere ai propri interessi. Senza considerare poi
il grave rischio che il malato agendo disperda il proprio patrimonio.
A queste ipotesi di incapacità di agire si collegano le ipotesi di
incapacità legale e gli istituti di protezione disciplinati dal Codice
civile.
Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono le misure di protezione
previste dall’ordinamento in favore delle persone prive in tutto od in
parte di autonomia.
L’amministrazione di sostegno
Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII,
del codice civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414,
417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione,
di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004)
La legge di recente introduzione, modificando alcuni articoli del codice
civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme
collegate, dispone che la persona che, per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la
residenza o il domicilio.
La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione
possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (cfr. art. 1
della legge) e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali
(interdizione ed inabilitazione che verranno nel seguito descritti) che
si traducono in pratica nell’imposizione di limiti alla capacità di
autodeterminazione del soggetto.
Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità
di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria
dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle
esigenze della propria vita quotidiana.
Come risulta dai lavori preparatori del provvedimento, è maturata nel
legislatore la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è
necessario prevedere una figura che abbia funzione non tanto
“sostitutiva” ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli
atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e
nemmeno in un ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma
solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce
una presenza vicariante.
Questa figura è stata individuata nell’amministratore di sostegno,
nominato da un Giudice con una procedura semplificata e senza spese
giudiziali.
Il procedimento di nomina
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del
luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404
c.c.) su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della
persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado
(fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli
affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero (art.
406 c.c.).
Nell’ipotesi che ci occupa, la stessa persona beneficiaria sapendo di
essere affetta da un’infermità degenerativa come l’Alzheimer, può
chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno, facendo direttamente
istanza al Giudice tutelare.
Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di
sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405), dopo
aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.
Il decreto di nomina deve contenere, oltre alle generalità del
beneficiario e dell’amministratore di sostegno e la durata del suo
incarico, l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il
potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo
con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle
spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo
delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la
periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice
circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e
sociale del beneficiario.
Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento
l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp. att.).
Poiché la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone
che l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche
se interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata (art. 408 c.c.).
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare
preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la
persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il
fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i
legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro
primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non
possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico
il beneficiario.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati
nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico
dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di
fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque
di informazione al pubblico ministero (art. 406 c.c.), e questa
legittimazione/dovere è una novità introdotta dalla legge.
Compiti dell’amministratore di sostegno
Il Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli
atti che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza
dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della spesa,
di modo che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli
atti non riservati dal Giudice all’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve
tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e
tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì
informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario.
Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può
compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana” (art. 409 c.c.), con evidente tutela
della dignità del beneficiario.
L’ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un
parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci
anni (art. 410 c.c.).
A tutela degli interessi del beneficiario, l’art. 412 c.c. stabilisce
che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario
in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di
nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento,
anche ad istanza degli stessi.
Responsabilità dell’amministratore di sostegno
All’amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla
responsabilità del tutore (vedi paragrafo successivo) e
all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati
atti (v. oltre artt. 374 e 375 c.c. ). Queste disposizioni hanno lo
specifico scopo di garantire la conservazione del patrimonio del
beneficiario. L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con
piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il
beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve
tener conto e della cui volontà non può prescindere.
Cosa accade se l’amministratore di sostegno non rispetta i limiti e gli
obblighi imposti?
L’art. 413 c.c., nel regolare la revoca dell’amministrazione di
sostegno, dispone che il beneficiario, l’amministratore di sostegno ed
il pubblico ministero o gli altri soggetti richiamati (coniuge, persona
stabilmente convivente e parenti), qualora ritengano che siano venute
meno le condizioni per la permanenza di questa figura, possono
rivolgersi al Giudice tutelare per la revoca o sostituzione. Il Giudice
provvederà dopo aver acquisito le necessarie informazioni e le opportune
prove. Il Giudice tutelare può provvedere, anche d’ufficio alla revoca
quando l’amministrazione si sia rivelata inidonea a realizzare la piena
tutela del beneficiario e in tale ipotesi, se ritiene di promuovere il
giudizio d’interdizione o di inabilitazione, informa il pubblico
ministero.
E’ possibile anche il passaggio da interdizione ad amministrazione di
sostegno: nel corso del giudizio di interdizione (o inabilitazione), il
Tribunale, qualora ritenga opportuna l’applicazione dell’amministrazione
di sostegno, può trasmettere gli atti al Giudice tutelare. La
possibilità di scelta rimessa al Giudice anche nel corso dei vari
giudizi tra i diversi istituti di interdizione o inabilitazione, oltre
che successivamente, consente una gradualità dell’intervento protettivo.
L’interdizione
Vi possono essere dei casi in cui i limiti alla capacità di agire siano
tali da rendere inidonea l’amministrazione di sostegno. A queste ipotesi
di incapacità di agire si collega la tutela prevista dall'ordinamento
rispettivamente con l’istituto dell’interdizione e dell’inabilitazione.
A seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno l’utilizzo
della misura dell’interdizione dovrà essere limitato, come visto, ai
casi di maggiore gravità, quando cioè sia necessario per la
protezione della persona priva di autonomia e quindi per i casi
di persone affette da gravi disabilità, specie di tipo psichico o di
demenza progressiva.
Per quanto concerne l’interdizione, la legge dispone (cfr. art. 414
c.c.) che i maggiori di età che si trovino in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere
ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione.
Vediamo cosa si intende con tale terminologia.
Per l’esistenza dell’abituale infermità di mente non è necessario che la
malattia mentale sia accompagnata da manifestazioni demenziali o che
importi un totale sconvolgimento della mente, ma è sufficiente che
esista una patologica alterazione psichica tale da rendere il soggetto
del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tal modo potrà
essere interdetto chi, all’esame, non sia in grado di indicare la
propria data di nascita, non appaia orientato nel tempo o non conosca il
valore delle banconote mostrate.
Il concetto di “abitualità” indica poi uno stato di malattia duraturo,
da non confondersi con la continuità, potendo l’infermità essere anche
saltuaria ed intermittente: l’esistenza di intervalli di lucidità non
ostacolerà quindi la pronuncia di interdizione.
La normativa potrebbe in linea teorica apparire punitiva e
discriminante, in realtà, grazie alla sensibilità ormai diffusa per la
disabilità, anche lo strumento dell’interdizione viene percepito con
funzione di tutela per i soggetti destinatari.
Il procedimento d'interdizione
L’incapacità legale dell’interdetto deriva esclusivamente da un
accertamento giudiziario, che sfocia in una sentenza costitutiva
annotata nei registri dello stato civile.
Chi può agire? Secondo l'articolo 417 del codice civile, l’azione
d’interdizione può essere promossa, oltre che dal diretto interessato,
dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il
quarto grado rispetto all'interdicendo (fratelli, sorelle, nonni, zii,
cugini, purché maggiorenni), dagli affini entro il secondo grado
(cognato) e dal Pubblico Ministero, che riceve
segnalazione dai Servizi Sociali o da altre persone che siano a
conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela.
Il procedimento d’interdizione si instaura mediante ricorso, atto in cui
devono essere descritte le condizioni di vita della persona, allegando
certificazioni mediche, anagrafiche e relazioni psico - sociali.
Competente a decidere sulla domanda è il Tribunale del luogo dove
l’interdicendo ha la residenza o il domicilio (art. 712 c.p.c.); in
seguito alla legge sull’amministrazione di sostegno il procedimento di
interdizione è senza spese giudiziali.
I parenti della persona malata di Alzheimer devono necessariamente
appoggiarsi ad un legale per avviare un procedimento di interdizione?
Il codice di procedura civile ammette solo eccezionalmente la
possibilità di stare in giudizio personalmente, e nei casi previsti non
rientra il procedimento d’interdizione davanti al Tribunale.
I parenti della persona incapace potrebbero però non affidarsi ad un
legale, inoltrando direttamente la richiesta al Pubblico Ministero, il
quale però in questo caso non è obbligato a procedere. Qualora il
Pubblico Ministero decida invece di promuovere il procedimento di
interdizione, la famiglia non sarà tenuta ad appoggiarsi ad un legale.
Perché comunemente, invece di promuovere un'azione di interdizione con
l'assistenza di un legale, non si segnala semplicemente il caso al
Pubblico Ministero? La risposta va ricercata nella difficoltà di molti
familiari ad affrontare da soli la procedura e quindi nella necessità di
essere sostenuti da un esperto in materia.
Mancando una corretta informazione, il familiare non sa infatti come
redigere la domanda, a chi indirizzarla, cosa si deve allegare per porre
il Pubblico Ministero in condizione di riconoscere la fondatezza della
segnalazione. A fronte di tutto ciò il familiare preferisce
prevalentemente farsi assistere da un legale che si occuperà di seguire
l'istanza passo dopo passo.
Il ricorso viene depositato in Cancelleria, e in seguito a tale deposito
il Tribunale fisserà un'udienza (art. 713 c.p.c.). L'udienza serve al
Giudice per esaminare la reale capacità del soggetto interessato e in
questo esame il Giudice può farsi assistere da un consulente tecnico
(art. 714 c.p.c.).
Al termine dell'udienza il Giudice, se ritiene acquisito l'accertamento
sull'incapacità della persona interessata, nomina un tutore provvisorio
(art. 717 c.p.c.).
Generalmente questa persona è un parente che si rende disponibile. In
mancanza di soggetti idonei e disponibili tra i parenti, il Giudice
nominerà un estraneo, designato dai parenti o indicato dal Giudice
stesso (professionista, volontario o ente pubblico) e rinvierà la causa
per ulteriori incombenze formali.
Dopo circa un anno dal deposito del ricorso, verrà pronunciata la
sentenza di interdizione, alla quale seguirà la nomina del tutore
definitivo (nella maggior parte dei casi viene confermata la persona già
nominata come tutore provvisorio).
Nomina e compiti del tutore
Il tutore è colui che ha la cura della persona interessata, la
rappresenta nel compimento di tutti gli atti della vita civile, ad
eccezione di quelli che costituiscono esercizio di diritti
personalissimi che non potranno comunque essere compiuti (es. fare
testamento, contrarre matrimonio) e ne amministra i beni (art. 357
c.c.).
La nomina di un tutore è richiesta, a titolo esemplificativo, per:
- aprire un
conto corrente bancario intestato all'incapace e compiere operazioni
bancarie;
- riscuotere la
pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento;
- porre in
essere eventuali rapporti con enti pubblici, quali Comune, INPS,
ASL, per conto dell’interessato;
- raccogliere il
consenso informato per le cure mediche e le operazioni chirurgiche
dell’interessato.
Il tutore viene scelto dal Giudice tra le seguenti persone (art. 348
c.c.):
- prossimi
parenti del tutelato (coniuge, figlio, zio, cugino);
- rappresentante
legale dell'ente di assistenza presso cui il soggetto è assistito;
- un volontario;
- un
professionista (nella maggior parte dei casi un avvocato);
- un funzionario
pubblico (cd. tutela pubblica: il sindaco del Comune o il direttore
dell'ASL, con possibilità di delega a funzionari
dell'amministrazione).
L'incarico del tutore è obbligatorio (salvo dispensa nei casi previsti
dalla legge) e gratuito, fatto salvo il diritto ad un'equa indennità,
proposta dal Giudice, nel caso di amministrazione di patrimoni di
notevole entità (art. 379 c.c.).
L'incarico non può essere imposto per un periodo superiore a dieci anni,
salvo che il tutore non sia il coniuge, la persona stabilmente
convivente o un parente (art. 426 c.c.).
Il tutore ha l’obbligo di redigere l’inventario di tutti i beni
dell’interessato e di rendere conto del proprio operato al Giudice
tutelare (artt. 362 e ss.).
I principali compiti del tutore sono quindi:
- la cura della
persona incapace, intendendosi con tale termine la cura degli
interessi della persona: richiedere un servizio o una prestazione
all’ente preposto, vigilare affinché questo servizio sia erogato
correttamente, agire nel momento in cui il servizio è erogato
parzialmente o è assente ;
- la
rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione dei beni
dell'incapace;
- la redazione
dell'inventario dei beni del tutelato, vale a dire ricercare e
verificare tutte le sostanze economiche di cui dispone il tutelato,
ciò al fine di evitarne la dispersione. Il tutore ha titolo per
andare in banche e enti pensionistici o dove ritiene che possano
esserci delle sostanze di proprietà del tutelato e chiederne la
relativa documentazione, in quanto agisce in nome e per conto del
tutelato del quale ha la rappresentanza legale;
- la redazione
di un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute;
- la richiesta
di autorizzazione al Giudice per i singoli atti di particolare
rilevanza.
A quest’ultimo riguardo, il tutore non può senza l'autorizzazione del
Giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del
tutelato, per l'economia domestica e per l'amministrazione del
patrimonio.
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento e per l'ordinaria amministrazione
del patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati
soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o
di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. (art. 374
c.c.)
Ed inoltre, il tutore non può senza l'autorizzazione del Tribunale :
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento ;
2) costituire pegni o ipoteche ;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi ;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del Giudice tutelare (art. 375 c.c.).
Responsabilità del tutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio dell’incapace con la diligenza
del buon padre di famiglia. Ciò significa che egli risponderà dei danni
eventualmente arrecati al patrimonio anche qualora abbia agito con colpa
lieve.
In particolare, il tutore è responsabile:
- nei casi di
violazione dei doveri inerenti all'amministrazione del patrimonio
dell'interessato. Il tutore risponde dei danni qualora non abbia
agito in modo diligente o abbia agito in modo imprudente, in questi
casi il Giudice può disporre anche la revoca dall'incarico;
- per i fatti
illeciti compiuti dal tutelato (danni arrecati a cose o persone,
art. 2047 c.c.).
All’atto del giuramento (art. 349 c.c.), il tutore può indicare la
persona da nominare come protutore e chiedere al Giudice di convocarlo
per prestare a sua volta giuramento.
Il protutore rappresenterà l'incapace sia nei casi in cui l'incapace è
in conflitto di interessi con il tutore, sia nei casi in cui il tutore
sia impossibilitato a svolgere la propria funzione (per es. per
malattia).
Gli atti compiuti senza l’intervento o l’assistenza del tutore sono
annullabili (artt. 427 e 1425 c.c.) e la relativa azione può essere
esercitata oltre che dal tutore e dall’interdetto, dai suoi eredi o
aventi causa, entro il termine di cinque anni (art. 2934 c.c)
Per completezza nell’esposizione, si rileva che oltre
all’amministrazione di sostegno e all’interdizione, la legge prevede
anche l’istituto dell’inabilitazione,
che presuppone un’infermità di mente non talmente grave da dar luogo
all’interdizione.
Mentre per l’interdizione si richiede l’incapacità di provvedere ai
proprio interessi intesi in senso lato, per la curatela che consegue
all’inabilitazione l’incapacità riguarda quasi esclusivamente gli
interessi economici. L’inabilitato potrà compiere validamente tutti gli
atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione avrà bisogno dell’intervento del curatore (sono atti di
straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura e la
consistenza del patrimonio). L’inabilitazione viene generalmente
promossa quando, in presenza di un’infermità mentale media, vi sia una
positiva reazione ai trattamenti sanitari, che facciano presumere
miglioramenti che escludano pericoli di gravi danni alla persona e al
patrimonio.
Appare invece più opportuno propendere per l’interdizione quando a
ridotte capacità intellettive si accompagnino anche patologie
fisiologiche che rendano la persona incapace di provvedere ai propri
interessi.Per i suoi presupposti, l’istituto dell’inabilitazione sembra
aver minor rilievo nei casi di malati di Alzheimer, dove la persona
necessita di essere curata ed assistita non solo nei propri interessi
patrimoniali , ma anche per le proprie esigenze fondamentali di vita.
Dopo l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, tra l’altro, la
figura dell’inabilitazione sembra aver perso la sua importanza

