Diritti e leggi
(estratto da "Il quaderno del caregiver n° 3 e n° 4" di AIMA,
www.alzheimer-aima.it)

Invalidità/Accompagnamento - Legge 104 - Cap.Giuridica, Amminst. Sostegno, Interdizione

Invalidità Civile ed Indennità di Accompagnamento

(Per scaricare il testo in formato pdf: invalidita_civile.pdf)

L’indennità di accompagnamento è una forma economica concessa agli invalidi civili al 100%, in base alla legge n. 18 del 1990.
Essa viene corrisposta in presenza di particolari condizioni, quali:

  1. Impossibilità a deambulare
  2. Incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
  3. L’anziano non deve essere ricoverato in struttura a titolo completamente gratuito

Poiché, come abbiamo detto, l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta a chi è invalido, occorre presentare richiesta di visita per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’Ufficio Invalidi del Distretto Sanitario della propria zona di residenza.
Il primo passo, come si è detto, è quello di richiedere all’Ufficio Invalidi un appuntamento per la visita di accertamento dell’invalidità civile.
Tale richiesta si presenta allo sportello tramite:

  1. modello apposito;
  2. certificazione del medico;
  3. fotocopie dei documenti personali.

Allo sportello l’impiegato riceverà tale documentazione e consegnerà una ricevuta contenente l’appuntamento per la visita.
Se l’anziano non è in grado di presentarsi per la visita è possibile chiedere che la Commissione effettui la visita domiciliare; in tal caso il medico dovrà indicare tale necessità all’interno del certificato medico.
Il modulo
La compilazione del modulo non appare di per sé complicata, ma può generare situazioni di disagio nel familiare, che spesso non riesce ad orientarsi tra le voci indicate.
Vediamole più nel dettaglio:

  1. parte prima: dati anagrafici (non si riscontrano particolari problemi, in quanto vanno indicati il n. di Codice fiscale e di Tessera Sanitaria).
    Ci viene di seguito richiesto di barrare la voce: 
  1. RICONOSCIMENTO
  2. AGGRAVAMENTO

Se è la prima volta che presentiamo tale richiesta per il nostro anziano, barreremo la casella RICONOSCIMENTO.
Se, al contrario, l’anziano ha già effettuato in passato una visita ed è stato riconosciuto invalido, ma la situazione è peggiorata nel corso del tempo, barreremo la casella AGGRAVAMENTO. In tal caso, però, oltre alla documentazione indicata, aggiungeremo anche il precedente verbale di invalidità, in copia.

Più sotto, nella facciata del modulo, ci vengono indicate le diverse opzioni per le quali può essere richiesta la visita per invalidità; quelle che riguardano i nostri anziani sono:
-  INVALIDO CIVILE che barreremo;
- PORTATORE DI HANDICAP: è importante barrare la casella, in quanto il riconoscimento di tale condizione da parte della Commissione, ci permette di usufruire dei vantaggi della legge 104/92. Tale provvedimento legislativo, che ha come oggetto l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persona handicappata, prevede all’art. 33 che chi presta assistenza in modo continuativo a persone handicappate (parente o affine entro il 3° grado) abbia diritto a tre giorni di permesso mensile, purché la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.

Il parente ha inoltre diritto ad ottenere, in caso di trasferimento dall’azienda, la sede di lavoro più vicina e a non essere trasferito senza il proprio consenso.

Appare importante, poiché il malato di Alzheimer, per le conseguenze della malattia, rientra nella definizione di “persona handicappata”, ottenere tale riconoscimento, in quanto può offrire un’ importante opportunità al parente che si fa carico dell’assistenza.
Nella seconda parte del modulo ci vengono richiesti, sotto forma di dichiarazione, i dati riguardanti nascita, cittadinanza e residenza.
Al punto d) ci viene chiesto di dichiarare se le infermità dipendono da guerra, lavoro o servizio. Non barreremo tale opzione, ma è importante sapere che tale dato viene richiesto in quanto l’indennità di accompagnamento sarebbe incompatibile in presenza di indennità riconosciute per infermità derivanti dalle cause suddette.
Al punto e) si fa riferimento all’iscrizione nelle liste “speciali” del collocamento per l’anziano che ha meno di 65 anni (60 per le donne). Le liste speciali sono quelle nelle quali vengono inseriti gli invalidi civili, per il collocamento obbligatorio.
Ai punti h) e i) dobbiamo dichiarare se l’anziano è o meno ricoverato in istituto e se la retta è a totale carico dell’Ente Pubblico; in questo caso, infatti, l’indennità di accompagnamento non verrà corrisposta.
Dobbiamo dare indicazione dell’istituto presso il quale l’anziano è ricoverato per il periodo di riabilitazione.
Ai punti k) e l) potremmo indicare come vogliamo che l’eventuale indennità di accompagnamento venga erogata, se cioè la vorremmo riscuotere presso la Poste o con accredito in conto corrente.
Il certificato medico
Ritorneremo brevemente ai requisiti sanitari richiesti perché possa essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.
Abbiamo precedentemente individuato:

  1. incapacità a deambulare;
  2. incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita.

In questa seconda condizione si può collocare il malato di Alzheimer. La demenza ,infatti, rende l’anziano incapace di compiere funzioni quali la nutrizione, la vestizione, l’igiene personale, senza un aiuto costante. Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno esteso il significato della dicitura “incapacità” anche a chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani, a causa di disturbi psichici e non fisici; allo stesso modo, vengono comprese nel termine “incapacità”, anche le situazioni nelle quali si verifica la necessità di evitare danni per sé o per altri, situazioni queste ricorrenti in casi di deterioramento psichico. Allo stesso modo, anche la definizione di “non deambulatorietà” è stata estesa a situazioni in cui, pur permanendo una certa autonomia all’interno della casa, l’anziano non è in grado di uscire dalla propria abitazione.
Riteniamo che tali pronunciamenti sono segnali di una progressiva maggiore comprensione della complessità della situazioni che gli anziani affetti da demenza presentano, e auspichiamo che si possa verificare sempre più una maggiore sensibilità in questo senso.
Il certificato medico che dovremo produrre dovrà pertanto mettere in evidenza le condizioni che limitano l’autonomia agli atti quotidiani della vita, dando risalto a quelle che causano l’incapacità al rapporto o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri.
È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la certificazione attestante la non autonomia, supportandola con il risultato della somministrazione delle più note scale di autonomia (ADL, Indice di Barthel) test di livello mentale (MMSE e SPMSQ ecc.) o di disturbo comportamentale (NPI).
Questa certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla reale condizione cognitiva dell’anziano, meglio illustrandone la situazione.
Altri documenti
Alla domanda andranno allegati in fotocopia:

  1. Carta d’Identità dell’anziano
  2. Codice Fiscale
  3. Libretto Sanitario ed eventuali esenzioni
  4. Dati e Codice Fiscale del coniuge

Firma
Il modulo dovrà essere firmato dall’anziano. Qualora l’anziano non sia in grado di firmare, il coniuge, il figlio o il parente più diretto, possono sostituire la firma con dichiarazione fornita all’impiegato della impossibilità alla firma per ragioni connesse allo stato di salute.

La visita
All’appuntamento per la visita, l’anziano si presenterà munito di documento di riconoscimento valido. Verranno prodotti in questa sede tutti i documenti sanitari comprovanti lo stato di non autosufficienza: le copie dei referti dei vari esami, le cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
La Commissione rivolgerà alcune domande all’anziano, ma ciò che determina il parere saranno i documenti presentati, e non come l’anziano risponderà alle richieste.
Dal momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per esprimere il parere. Il VERBALE DI INVALIDITA’ sarà così inviato con raccomandata all’interessato.
Il verbale
Il Verbale di Invalidità, come si è detto, viene recapitato tramite lettera raccomandata al domicilio dell’anziano.
Ma come possiamo leggere il Verbale e capire qual è stata la decisione della Commissione?
Se sul Verbale è barrata la casella:
01 – non c’è stato riconoscimento di invalidità
04 – grado lieve    – diritto a eventuali AUSILI E PROTESI
        grado medio – diritto a eventuali AUSILI E PROTESI
        grado grave  – diritto a eventuali AUSILI E PROTESI più  
                                agevolazioni ATM e tichets
05 viene riconosciuto il diritto alla indennità, viene cioè  
    disposto il massimo contributo previsto dalle vigenti leggi.
06 (vedi 05).

Quando la Commissione ha riconosciuto una di queste ultime due condizioni, copia del Verbale viene spedita all’Ufficio Invalidi del Comune di Milano che si occupa di avviare la procedura amministrativa per l’ottenimento concreto dell’Indennità di Accompagnamento. Così, insieme al Verbale di Indennità, l’Ufficio Invalidi spedirà la modulistica necessaria per avviare tale procedura economica.
L’Indennità di Accompagnamento verrà erogata dall’INPS al quale l’Ufficio Invalidi del Comune invierà la documentazione completa e verificata.
Quando riceviamo al domicilio i moduli dell’Ufficio Invalidi dovremo compilarli nelle varie parti e consegnarli all’Ufficio, secondo le modalità descritte. Dal momento della riconsegna del moduli compilati al momento del concreto percepimento dell’Indennità passano alcuni mesi: il periodo di attesa si sta comunque accorciando, in relazione ai lunghissimi tempi di attesa di anni fa.
Qualora si volessero informazioni sullo stato della propria pratica, si può contattare l’Ufficio Invalidi di riferimento.
L’Indennità di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito per poterla ottenere, l’unica incompatibilità è con analoghe altre indennità per servizio o per lavoro.
Cosa fare se non è stata riconosciuta l’Indennità cui riteniamo di avere diritto?
È possibile presentare ricorso contro il parere espresso dalla Commissione di 1a istanza, allegando la documentazione sanitaria utile a supportare la richiesta. Se al ricorso non viene data risposta se ne deve dedurre che il ricorso stesso non è stato accettato.
Dall’esperienza emerge che è utile fare ricorso solo quando la Commissione di 1a istanza ha omesso di considerare alcune patologie o comunque quando si è sicuri che siano stati tralasciati aspetti importanti e si è in possesso di documentazione sanitaria che sostenga tale condizione. In caso contrario si consiglia di attendere alcuni mesi, per poi presentare richiesta di aggravamento, supportandola con ulteriore documentazione. 

Legge 104 – 5 Febbraio 1992

(Per scaricare il testo in formato pdf: legge104.pdf)

Ha grande importanza la legge n. 104/1992, diretta ad assicurare - in un quadro globale ed organico - la tutela delle persone disabili.
Tale legge, infatti, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate (cfr. art. 2).
Vediamo quali sono le principali disposizioni della legge, e in che modo la stessa può applicarsi alle persone malate di Alzheimer.
Il primo articolo della legge n. 104/1992 definisce quali sono le finalità che devono essere perseguite, e in particolare stabilisce:
“La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona  handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Ma chi sono le persone handicappate le quali hanno diritto ai provvedimenti previsti dalla legge in esame?
La definizione dei “soggetti aventi diritto” è contenuta nell’art. 3 della legge, il quale prevede che:
“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.”.
Il termine “handicap” potrebbe sembrare poco rappresentativo della categoria di persone malate di Alzheimer, ed è pur vero che alla luce delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla classificazione dei concetti di salute e disabilità (accettata da 191 Paesi come standard internazionale) appare ormai obsoleto.
Applicando comunque la definizione della legge alla malattia di Alzheimer quale forma di degenerazione cerebrale che conduce alla progressiva perdita delle capacità cognitive (memoria, linguaggio e giudizio), non vi è dubbio sul fatto che tale malattia comporta una “minorazione progressiva” che determina un “processo di svantaggio sociale” come indicato nell’art. 3, e che conseguentemente la persona che ne è affetta abbia diritto alla tutela prevista dalla normativa in parola.
Va rilevato poi che l’art. 3 contiene, al terzo comma, un’ulteriore definizione di handicap grave, prevedendo che:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Come avviene il riconoscimento delle condizioni invalidanti, vale a dire l’accertamento relativo alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua del malato?

Tale riconoscimento spetterà alla Commissione medica istituita in base all'art. 4 della stessa legge n. 104/92 presso le Aziende Sanitarie Locali.
A tale riguardo, la Legge Finanziaria per il 2003 aveva previsto che per l'accertamento delle condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le Commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV – manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.
Una volta stabiliti i soggetti tutelati dalla legge, altri aspetti di fondamentale importanza sono senz’altro la definizione dei contenuti degli interventi e la loro realizzazione.
Il titolo della legge si riferisce, infatti, oltre ai diritti delle persone handicappate, anche “all’assistenza e all’integrazione” di quest’ultime.
Vediamo che l’art. 5 della legge individua gli obiettivi per promuovere l'autonomia e la realizzazione dell' integrazione sociale della persona con disabilità, prevedendo che:
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) omissis...
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi
per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Il successivo art. 8 stabilisce poi che:
“L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) omissis...
f) misure atte a favorire la piena integrazione  nel mondo del lavoro, in forma individuale o  associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la  organizzazione di trasporti specifici;
h) omissis...
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) omissis…
m) omissis...
Va subito rilevato che - in questo come in qualsiasi provvedimento legislativo - la definizione dei contenuti degli interventi dovrebbe essere la più puntuale possibile, affinché possano essere impartite precise indicazioni all’amministrazione competente ed agli operatori circa le prestazioni da fornire, e affinché i cittadini possano esattamente conoscere ciò a cui hanno diritto.
E’ infatti dalla concreta conoscenza dei diritti da parte dei cittadini, oltre che dal loro formale riconoscimento, che deriva l’esigibilità nonché l’esercizio dei diritti stessi, l’accesso ai servizi, e la possibilità di tutela contro ogni forma di negazione.
Da più parti è stato peraltro evidenziato che il grave limite della legge è che le sue norme hanno un contenuto meramente declamatorio di principi generali, non tradotti poi in disposizioni concrete e attuative.
Ed ancorché la legge lasci l’attuazione dei predetti principi generali allo Stato ed ai suoi enti, non stabilisce poi specificamente i compiti di tali soggetti.
La legge dovrebbe individuare chiaramente gli organismi preposti alla realizzazione di fatto dell’inserimento ed integrazione sociale della persona con disabilità.
Come si è visto, la legge incide (cfr. art. 5 di cui sopra) in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell’ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione delle barriere architettoniche e in genere degli ostacoli all’esercizio delle varie attività e ai diritti costituzionalmente protetti.
Come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 406/1992), il complessivo disegno della legge è fondato sull’esigenza di perseguire un interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali di soggetti portatori di handicap e quindi anche il malato di Alzheimer, al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l’effettivo soddisfacimento dell’interesse medesimo.
La tutela apprestata investe argomenti che afferiscono parte a competenze statali (ministeriali)e parte ad attribuzioni regionali e di enti minori (Comuni e ASL): per la loro tipologia (sanitario - assistenziale), i diritti agli interventi oggetto della legge possono essere soddisfatti esclusivamente da enti pubblici, che possono provvedervi gestendo direttamente i servizi o affidandoli a istituzioni private.
Ma da più parti è stato evidenziato che il limite della legge è la mancanza di definizione dei compiti assegnati rispettivamente a Stato, Regioni, Provincie, Comuni e ASL, con la conseguente incertezza che ne deriva, dovuta anche alla previsione di competenze non prescrittive, vale a dire che non impongono a tali enti specifici obblighi.
In molti casi, poi, non è nemmeno chiaro di quale ente sia la competenza: si veda ad esempio il servizio di aiuto personale previsto dall’art. 8, lett. m), per il quale il successivo art. 9 dispone che può essere istituito dai comuni o dalle aziende sanitarie locali e gli articoli 39, 40 e 41 della legge relativi ai compiti delle regioni, dei comuni e del ministero per gli affari sociali.
Anche l’organizzazione dei singoli servizi influenza notevolmente l’incisività e la tempestività degli interventi e di particolare importanza sono quindi le condizioni e le modalità previste per l’accesso ai servizi medesimi da parte degli utenti, queste condizioni e modalità, però, non vengono direttamente disciplinate dalla legge, ma lasciate a frammentarie (e quindi scarsamente o comunque difficilmente conoscibili dai cittadini) leggi regionali e provvedimenti amministrativi.
Volendo poi analizzare la legge nella particolare ottica degli interventi per la tutela del malato nel proprio contesto familiare, è stato rilevato che altro limite della legge è la mancata prescrittività del sostegno alla vita in famiglia e al nucleo familiare e più in generale il mancato riconoscimento del ruolo della famiglia, che dovrebbe essere valorizzata come soggetto titolare di diritti, con la previsione di interventi specifici, quali l’erogazione di prestazioni domiciliari e di supporti professionali in grado di aiutarla nella sua opera di assistenza (si pensi al ruolo che riveste la famiglia nel quadro delle reti sociali, e quindi al diritto della famiglia stessa all’informazione, a servizi di qualità, al sostegno ed alla destinazione di risorse).
Le disposizioni di cui agli artt. 5 lett. a), c), e) e h) in tema di famiglia sembrano infatti ancora una volta declamatorie di principi, senza avere un carattere prescrittivo di precisi obblighi per gli organismi tenuti a darvi attuazione.
La legge quadro prevede peraltro alcune
agevolazioni per i familiari di persone con handicap grave.
L’art. 33 della legge stabilisce infatti che chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
La stessa norma stabilisce inoltre che il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Vediamo nel dettaglio le misure di tutela riconosciute dalla normativa:
a) i permessi di tre giorni al mese retribuiti:
I soggetti beneficiari sono i parenti o affini entro il 3° grado (coniuge, fratello, nipote, zio, cognato); il beneficio consiste nel diritto a tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche ad ore, coperti da contribuzione figurativa.
L’INPS ha precisato che per usufruire dei permessi retribuiti non è richiesta la convivenza con il disabile, purché l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.
I requisiti della esclusività e della continuità devono sussistere contemporaneamente.
L’“esclusività” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere l’unico soggetto che presta assistenza: il requisito non sussiste, quindi, se nel nucleo familiare del disabile vi sono altri familiari non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che già beneficiano dei permessi per assisterlo.
La “continuità” consiste nell’effettiva assistenza del disabile per le sue necessità quotidiane. Il requisito non sussiste nei casi di oggettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta e di chi riceve assistenza, lontananza da considerare anche dal punto di vista semplicemente temporale: si ritiene che vi sia il requisito se in un tempo di circa un’ora è possibile raggiungere l’abitazione del soggetto disabile.
Se invece vi è convivenza tra il lavoratore richiedente e la persona disabile, deve essere dimostrata l’impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi non lavoratori o non studenti di prestare assistenza.
Vi sono tuttavia dei casi di impossibilità di assistenza da parte del familiare convivente non lavoratore, che rendono possibile la concessione dei permessi ad altro familiare, quali l’invalidità, la minore età o età superiore a 70 anni unita a invalidità, grave malattia presenza di più di tre minori, presenza di un minore di 6 anni, mancanza di patente se il disabile deve essere trasportato per visite mediche o terapie.
Come si ottiene il beneficio? Per usufruire dei permessi occorre presentare domanda all’INPS e in copia al proprio datore di lavoro.
I permessi sono posti a carico dell’INPS e per gli stessi vengono considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale giornaliera.
I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.
b) la sede di lavoro più vicina
Anche in questo caso i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono i parenti o affini entro il 3° grado. La logica della norma è ancora una volta quella di assicurare l’assistenza continuativa alla persona disabile. Il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina sussiste non solo al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ma anche durante lo svolgimento dello stesso; con il conseguente diritto del lavoratore ad ottenere il trasferimento ad una sede più vicina al domicilio anche dopo essere stato assegnato ad una più lontana.
Per completezza, rileviamo che
ulteriori agevolazioni sono previste dalla Legge n. 53/2000 (art. 4). I permessi retribuiti di tre giorni all’anno previsti dalla legge  vengono riconosciuti in caso di grave infermità del coniuge o un parente entro il secondo grado (fratello o sorella), e possono essere cumulati con i permessi concessi in base all’art. 33 della legge n. 104/1992. E’ inoltre previsto un periodo di congedo straordinario, che può essere anche frazionato a giorni, settimane o mesi per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni. Il congedo è consentito al dipendente pubblico o privato se sussistono gravi e documentati motivi familiari. Fra questi gravi motivi rientrano anche le patologie che comportano la riduzione o perdita di autonomia personale del familiare. Anche in questo caso occorre fare apposita domanda all’INPS, presentando la relativa documentazione medica.

Capacità Giuridica, Amministratore di Sostegno, Interdizione

(Per scaricare il testo in formato pdf: capacita_giuridica.pdf)

Il Codice civile prevede agli artt. 404 e seguenti alcune misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che sono pertanto applicabili anche alle persone malate di Alzheimer. Prima di introdurre gli istituti disciplinati dal codice (amministrazione di sostegno e interdizione) esaminiamo i concetti di capacità giuridica e capacità di agire ad essi strettamente legati.
La
capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti, potestà obblighi e doveri. Essa è riconosciuta dalla legge ad ogni persona fisica vivente.
Tale capacità si acquisisce con la nascita (cfr. art. 1 codice civile) e comporta dunque che anche i neonati, i minorenni o gli incapaci possano essere titolari, ad esempio, del diritto di proprietà di un bene.

Articolo 1 - Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita .
Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, vale a dire l’idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà per acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e compiere atti giuridici.
La capacità di agire si acquista con la maggior età (cfr. art. 2 codice civile) e si conserva di regola fino alla morte. Tale capacità è strettamente legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi.

Articolo 2 - Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa .
Nel caso di una persona affetta dal morbo di Alzheimer, mentre conserva la capacità giuridica, con il decorso della malattia questa persona viene a trovarsi in una situazione di infermità che la rende incapace di provvedere ai propri interessi.
Di fatto sono spesso i familiari che provvedono per suo conto, assumendo il ruolo di “tutori”, ma tale situazione di fatto non è riconosciuta dal punto di vista giuridico, con la conseguenza che i familiari potrebbero non poter compiere validamente un atto necessario alla persona malata.
Né d'altra parte gli atti compiuti dalla persona malata potrebbero essere riconosciuti validi, attesa l’incapacità di questa persona a tutelare i propri interessi. La controparte del rapporto o il soggetto che deve darne esecuzione (ad esempio il notaio in caso di una donazione o nella vendita di un immobile, od un operatore di banca) potrebbe rifiutarsi di compiere un atto con una persona che, pur essendo dotata dal punto di vista formale della capacità di agire, risulti di fatto impossibilitata a provvedere ai propri interessi. Senza considerare poi il grave rischio che il malato agendo disperda il proprio patrimonio.
A queste ipotesi di incapacità di agire si collegano le ipotesi di incapacità legale e gli istituti di protezione disciplinati dal Codice civile.
Vediamo quindi più nel dettaglio quali sono le misure di protezione previste dall’ordinamento in favore delle persone prive in tutto od in parte di autonomia.

 L’amministrazione di sostegno

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.” (G. U. n. 14 del 19.1.2004)
La legge di recente introduzione, modificando alcuni articoli del codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate, dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio.
La finalità della legge è quella di tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (cfr. art. 1 della legge) e di limitare quindi il ricorso agli istituti tradizionali (interdizione ed inabilitazione che verranno nel seguito descritti) che si traducono in pratica nell’imposizione di limiti alla capacità di autodeterminazione del soggetto.
Con l’amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l’assistenza necessaria dell’amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana.
Come risulta dai lavori preparatori del provvedimento, è maturata nel legislatore la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario prevedere una figura che abbia funzione non tanto “sostitutiva” ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un ambito di categoria predefinita (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante.

Questa figura è stata individuata nell’amministratore di sostegno, nominato da un Giudice con una procedura semplificata e senza spese giudiziali.
Il procedimento di nomina
L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.) su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del pubblico ministero (art. 406 c.c.).
Nell’ipotesi che ci occupa, la stessa persona beneficiaria sapendo di essere affetta da un’infermità degenerativa come l’Alzheimer, può chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno, facendo direttamente istanza al Giudice tutelare.
Il Giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405), dopo aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.
Il decreto di nomina deve contenere, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno e la durata del suo incarico, l’oggetto dell’incarico e gli atti che quest’ultimo ha il potere di compiere, gli atti che il beneficiario può compiere da solo con l’assistenza dell’amministratore, i limiti anche periodici delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Il giudice tutelare, inoltre, può convocare in qualunque momento l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp. att.).
Poiché la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, la legge dispone che l'amministratore può essere indicato dallo stesso interessato, anche se interdetto o inabilitato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).
Nella scelta dell’amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti dei soggetti di cui al Titolo secondo del Libro primo del codice civile e cioè le fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l’apertura del procedimento, o comunque di informazione al pubblico ministero (art. 406 c.c.), e questa legittimazione/dovere è una novità introdotta dalla legge.
Compiti dell’amministratore di sostegno
Il Giudice tutelare, nel suo provvedimento, individua e definisce gli atti che il beneficiario può compiere solamente con l’assistenza dell’amministratore, l’oggetto dell’incarico e i limiti della spesa, di modo che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal Giudice all’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario. Inoltre, la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze
della propria vita quotidiana” (art. 409 c.c.), con evidente tutela della dignità del beneficiario.
L’ufficio di amministratore di sostegno, a meno che non si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, dura dieci anni (art. 410 c.c.).
A tutela degli interessi del beneficiario, l’art. 412 c.c. stabilisce che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche ad istanza degli stessi.
Responsabilità dell’amministratore di sostegno
All’amministratore di sostegno si applicano le norme relative alla responsabilità del tutore (vedi paragrafo successivo) e all’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento di determinati atti (v. oltre artt. 374 e 375 c.c. ). Queste disposizioni hanno lo specifico scopo di garantire la conservazione del patrimonio del beneficiario. L’amministratore di sostegno, del resto, non agisce con piena e insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni deve tener conto e della cui volontà non può prescindere.
Cosa accade se l’amministratore di sostegno non rispetta i limiti e gli obblighi imposti?
L’art. 413 c.c., nel regolare la revoca dell’amministrazione di sostegno, dispone che il beneficiario, l’amministratore di sostegno ed il pubblico ministero o gli altri soggetti richiamati (coniuge, persona stabilmente convivente e parenti), qualora ritengano che siano venute meno le condizioni per la permanenza di questa figura, possono rivolgersi al Giudice tutelare per la revoca o sostituzione. Il Giudice provvederà dopo aver acquisito le necessarie informazioni e le opportune prove. Il Giudice tutelare può provvedere, anche d’ufficio alla revoca quando l’amministrazione si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario e in tale ipotesi, se ritiene di promuovere il giudizio d’interdizione o di inabilitazione, informa il pubblico ministero.
E’ possibile anche il passaggio da interdizione ad amministrazione di sostegno: nel corso del giudizio di interdizione (o inabilitazione), il Tribunale, qualora ritenga opportuna l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, può trasmettere gli atti al Giudice tutelare. La possibilità di scelta rimessa al Giudice anche nel corso dei vari giudizi tra i diversi istituti di interdizione o inabilitazione, oltre che successivamente, consente una gradualità dell’intervento protettivo.

 L’interdizione

Vi possono essere dei casi in cui i limiti alla capacità di agire siano tali da rendere inidonea l’amministrazione di sostegno. A queste ipotesi di incapacità di agire si collega la tutela prevista dall'ordinamento rispettivamente con l’istituto dell’interdizione e dell’inabilitazione.
A seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno l’utilizzo della misura dell’interdizione dovrà essere limitato, come visto, ai casi di maggiore gravità, quando cioè sia necessario per la protezione della persona priva di autonomia e quindi per i casi di persone affette da gravi disabilità, specie di tipo psichico o di demenza progressiva.
Per quanto concerne l’interdizione, la legge dispone (cfr. art. 414 c.c.) che i maggiori di età che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere
ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Vediamo cosa si intende con tale terminologia.
Per l’esistenza dell’abituale infermità di mente non è necessario che la malattia mentale sia accompagnata da manifestazioni demenziali o che importi un totale sconvolgimento della mente, ma è sufficiente che esista una patologica alterazione psichica tale da rendere il soggetto del tutto incapace di provvedere ai propri interessi. In tal modo potrà essere interdetto chi, all’esame, non sia in grado di indicare la propria data di nascita, non appaia orientato nel tempo o non conosca il valore delle banconote mostrate.
Il concetto di “abitualità” indica poi uno stato di malattia duraturo, da non confondersi con la continuità, potendo l’infermità essere anche saltuaria ed intermittente: l’esistenza di intervalli di lucidità non ostacolerà quindi la pronuncia di interdizione.
La normativa potrebbe in linea teorica apparire punitiva e discriminante, in realtà, grazie alla sensibilità ormai diffusa per la disabilità, anche lo strumento dell’interdizione viene percepito con funzione di tutela per i soggetti destinatari.
Il procedimento d'interdizione
L’incapacità legale dell’interdetto deriva esclusivamente da un accertamento giudiziario, che sfocia in una sentenza costitutiva annotata nei registri dello stato civile.
Chi può agire? Secondo l'articolo 417 del codice civile, l’azione d’interdizione può essere promossa, oltre che dal diretto interessato, dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado rispetto all'interdicendo (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), dagli affini entro il secondo grado (cognato) e dal Pubblico Ministero, che riceve
segnalazione dai Servizi Sociali o da altre persone che siano a conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela.
Il procedimento d’interdizione si instaura mediante ricorso, atto in cui devono essere descritte le condizioni di vita della persona, allegando certificazioni mediche, anagrafiche e relazioni psico - sociali. Competente a decidere sulla domanda è il Tribunale del luogo dove l’interdicendo ha la residenza o il domicilio (art. 712 c.p.c.); in seguito alla legge sull’amministrazione di sostegno il procedimento di interdizione è senza spese giudiziali.
I parenti della persona malata di Alzheimer devono necessariamente appoggiarsi ad un legale per avviare un procedimento di interdizione?
Il codice di procedura civile ammette solo eccezionalmente la possibilità di stare in giudizio personalmente, e nei casi previsti non rientra il procedimento d’interdizione davanti al Tribunale.
I parenti della persona incapace potrebbero però non affidarsi ad un legale, inoltrando direttamente la richiesta al Pubblico Ministero, il quale però in questo caso non è obbligato a procedere. Qualora il Pubblico Ministero decida invece di promuovere il procedimento di interdizione, la famiglia non sarà tenuta ad appoggiarsi ad un legale.
Perché comunemente, invece di promuovere un'azione di interdizione con l'assistenza di un legale, non si segnala semplicemente il caso al Pubblico Ministero? La risposta va ricercata nella difficoltà di molti familiari ad affrontare da soli la procedura e quindi nella necessità di essere sostenuti da un esperto in materia.
Mancando una corretta informazione, il familiare non sa infatti come redigere la domanda, a chi indirizzarla, cosa si deve allegare per porre il Pubblico Ministero in condizione di riconoscere la fondatezza della segnalazione. A fronte di tutto ciò il familiare preferisce prevalentemente farsi assistere da un legale che si occuperà di seguire l'istanza passo dopo passo.
Il ricorso viene depositato in Cancelleria, e in seguito a tale deposito il Tribunale fisserà un'udienza (art. 713 c.p.c.). L'udienza serve al Giudice per esaminare la reale capacità del soggetto interessato e in questo esame il Giudice può farsi assistere da un consulente tecnico (art. 714 c.p.c.).
Al termine dell'udienza il Giudice, se ritiene acquisito l'accertamento sull'incapacità della persona interessata, nomina un tutore provvisorio (art. 717 c.p.c.).
Generalmente questa persona è un parente che si rende disponibile. In mancanza di soggetti idonei e disponibili tra i parenti, il Giudice nominerà un estraneo, designato dai parenti o indicato dal Giudice stesso (professionista, volontario o ente pubblico) e rinvierà la causa per ulteriori incombenze formali.
Dopo circa un anno dal deposito del ricorso, verrà pronunciata la sentenza di interdizione, alla quale seguirà la nomina del tutore definitivo (nella maggior parte dei casi viene confermata la persona già nominata come tutore provvisorio).
Nomina e compiti del tutore
Il tutore è colui che ha la cura della persona interessata, la rappresenta nel compimento di tutti gli atti della vita civile, ad eccezione di quelli che costituiscono esercizio di diritti personalissimi che non potranno comunque essere compiuti (es. fare testamento, contrarre matrimonio) e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).
La nomina di un tutore è richiesta, a titolo esemplificativo, per:

  1. aprire un conto corrente bancario intestato all'incapace e compiere operazioni bancarie;
  2. riscuotere la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento;
  3. porre in essere eventuali rapporti con enti pubblici, quali Comune, INPS, ASL, per conto dell’interessato;
  4. raccogliere il consenso informato per le cure mediche e le operazioni chirurgiche dell’interessato.

Il tutore viene scelto dal Giudice tra le seguenti persone (art. 348 c.c.):

  1. prossimi parenti del tutelato (coniuge, figlio, zio, cugino);
  2. rappresentante legale dell'ente di assistenza presso cui il soggetto è assistito;
  3. un volontario;
  4. un professionista (nella maggior parte dei casi un avvocato);
  5. un funzionario pubblico (cd. tutela pubblica: il sindaco del Comune o il direttore dell'ASL, con possibilità di delega a funzionari dell'amministrazione).

L'incarico del tutore è obbligatorio (salvo dispensa nei casi previsti dalla legge) e gratuito, fatto salvo il diritto ad un'equa indennità, proposta dal Giudice, nel caso di amministrazione di patrimoni di notevole entità (art. 379 c.c.).
L'incarico non può essere imposto per un periodo superiore a dieci anni, salvo che il tutore non sia il coniuge, la persona stabilmente convivente o un parente (art. 426 c.c.).
Il tutore ha l’obbligo di redigere l’inventario di tutti i beni dell’interessato e di rendere conto del proprio operato al Giudice tutelare (artt. 362 e ss.).
I principali compiti del tutore sono quindi:

  1. la cura della persona incapace, intendendosi con tale termine la cura degli interessi della persona: richiedere un servizio o una prestazione all’ente preposto, vigilare affinché questo servizio sia erogato correttamente, agire nel momento in cui il servizio è erogato parzialmente o è assente ;
  2. la rappresentanza negli atti civili e l'amministrazione dei beni dell'incapace;
  3. la redazione dell'inventario dei beni del tutelato, vale a dire ricercare e verificare tutte le sostanze economiche di cui dispone il tutelato, ciò al fine di evitarne la dispersione. Il tutore ha titolo per andare in banche e enti pensionistici o dove ritiene che possano esserci delle sostanze di proprietà del tutelato e chiederne la relativa documentazione, in quanto agisce in nome e per conto del tutelato del quale ha la rappresentanza legale;
  4. la redazione di un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute;
  5. la richiesta di autorizzazione al Giudice per i singoli atti di particolare rilevanza.

A quest’ultimo riguardo, il tutore non può senza l'autorizzazione del Giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del tutelato, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio.
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. (art. 374 c.c.)
Ed inoltre, il tutore non può senza l'autorizzazione del Tribunale :
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento ;
2) costituire pegni o ipoteche ;
3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi ;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del Giudice tutelare (art. 375 c.c.).
Responsabilità del tutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio dell’incapace con la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò significa che egli risponderà dei danni eventualmente arrecati al patrimonio anche qualora abbia agito con colpa lieve.
In particolare, il tutore è responsabile:

  1. nei casi di violazione dei doveri inerenti all'amministrazione del patrimonio dell'interessato. Il tutore risponde dei danni qualora non abbia agito in modo diligente o abbia agito in modo imprudente, in questi casi il Giudice può disporre anche la revoca dall'incarico;
  2. per i fatti illeciti compiuti dal tutelato (danni arrecati a cose o persone, art. 2047 c.c.).

All’atto del giuramento (art. 349 c.c.), il tutore può indicare la persona da nominare come protutore e chiedere al Giudice di convocarlo per prestare a sua volta giuramento.
Il protutore rappresenterà l'incapace sia nei casi in cui l'incapace è in conflitto di interessi con il tutore, sia nei casi in cui il tutore sia impossibilitato a svolgere la propria funzione (per es. per malattia).
Gli atti compiuti senza l’intervento o l’assistenza del tutore sono annullabili (artt. 427 e 1425 c.c.) e la relativa azione può essere esercitata oltre che dal tutore e dall’interdetto, dai suoi eredi o aventi causa, entro il termine di cinque anni (art. 2934 c.c)
Per completezza nell’esposizione, si rileva che oltre all’amministrazione di sostegno e all’interdizione, la legge prevede anche l’istituto dell’
inabilitazione, che presuppone un’infermità di mente non talmente grave da dar luogo all’interdizione.
Mentre per l’interdizione si richiede l’incapacità di provvedere ai proprio interessi intesi in senso lato, per la curatela che consegue all’inabilitazione l’incapacità riguarda quasi esclusivamente gli interessi economici. L’inabilitato potrà compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione avrà bisogno dell’intervento del curatore (sono atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio). L’inabilitazione viene generalmente promossa quando, in presenza di un’infermità mentale media, vi sia una positiva reazione ai trattamenti sanitari, che facciano presumere miglioramenti che escludano pericoli di gravi danni alla persona e al patrimonio.
Appare invece più opportuno propendere per l’interdizione quando a ridotte capacità intellettive si accompagnino anche patologie fisiologiche che rendano la persona incapace di provvedere ai propri interessi.Per i suoi presupposti, l’istituto dell’inabilitazione sembra aver minor rilievo nei casi di malati di Alzheimer, dove la persona necessita di essere curata ed assistita non solo nei propri interessi patrimoniali , ma anche per le proprie esigenze fondamentali di vita. Dopo l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, tra l’altro, la figura dell’inabilitazione sembra aver perso la sua importanza